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1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.
2. ACCESSO AL SITO - Il visitatore accedendo e navigando nel sito ScireMundi, accetta i termini di utilizzo di seguito riportati.

2.1. ScireMundi s.r.l., offre agli utenti i seguenti servizi:  
2.2. Offerta e vendita di servizi e pacchetti turistici, costruiti su misura per il cliente, comprendenti noleggio / affitto Yacht, ville di lusso con tutti i servizi accessori.
2.3. Il sito internet “Sciremundiyachtcharter.com”, è un sito registrato di proprietà del titolare del dominio web (di seguito anche semplicemente sito). Indirizzo di posta elettronica è: info@Sciremundiyachtcharter.com.
2.4. Il sito fornisce al visitatore una piattaforma attraverso la quale può visionare le offerte di Charter ed Armatori sulle imbarcazioni. 
2.5. Il visitatore, accedendo al sito Sciremundiyachtcharter.com, potrà visionare, attraverso un data-base, dotato di foto e prezzi indicativi, le offerte relative ai servizi offerti dai partner di Sciremundi. Sciremundi preparerà un’offerta su misura per il cliente sulla base delle sue richieste. 
2.6.Solo all’esito di una prenotazione il visitatore, con l’accettazione dell’offerta ricevuta, diventa cliente, intrattenendo un rapporto contrattuale diretto con Sciremundi in qualità di Tour Operator e laddove previsto dalle normative vigenti con il partner fornitore del servizio. 
2.7.All’esito della prenotazione di servizi o beni proposti sul sito / offerta digitale, il cliente una volta accettata la proposta di compravendita di pacchetto turistico ed eseguito il pagamento comprensivo di tasse e ove previsto A.P.A (ADVANCED PROVISIONING ALLOWANCE e ammonta al 30% dell'intero importo del noleggio. E' un anticipo del totale del noleggio per coprire tutti i costi di prenotazione ormeggi, cambusa, richieste particolari), riceverà una e-mail contenente la conferma della prenotazione. 
2.8.Responsabile delle informazioni sui prezzi delle imbarcazioni, ville  e/o servizi prenotati, sulla qualità e del livello del servizio resta la società fornitrice con cui il cliente ha concluso il contratto di noleggio o locazione.
2.9.Sciremundi svolge l'attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici e l’attività di intermediazione di singoli servizi turistici. I pacchetti ed i servizi saranno offerti in vendita alle condizioni nello stesso descritte fatto salvo quanto indicato nelle presenti condizioni particolari di contratto e all'atto della conferma di prenotazione.
2.10. Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nell’offerta, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

3. FONTI NORMATIVE.

3.1.La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo (nello specifico: artt. 32-51-novies, di seguito il Codice del Turismo è anche indicato con “Cod. Tur.”) come modificato dal D.lgs. 62/2018, di recepimento della Direttiva UE 2015/2302, e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

4. REGIME AMMINISTRATIVO.

4.1. L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore dell’intermediario (cfr. successivo art. 24).

5. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.

5.1. Il pacchetto turistico consiste nella combinazione di almeno due tipi diversi di “servizi turistici” (come definiti dall’art. 33, comma 1, lett. a, Cod. Tur.), quali:

1.Il trasporto di passeggeri.
2.L’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo.
3.Il noleggio di auto, di altri veicoli o – e che richiedano una patente di guida di categoria “A”.
4.qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1)    tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2)    tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. DEFINIZIONI.

5.1. Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:

1) “viaggiatore”, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
2) “professionista”, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
3) “organizzatore”, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
4) “venditore”, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
5) “stabilimento”, lo stabilimento definito dall'art. 8, lettera e), del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
6) “supporto durevole”, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
7) “circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
8) “difetto di conformità”, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
9) “punto vendita”, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
10) il “ritorno” del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

6.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il modulo informativo standard (conforme all’Allegato A, al D.lgs. 62/2018, che ha novellato il Cod. Tur.) e tutte le informazioni indicate all’art. 34, comma 1, Cod. Tur. e, cioè:

a. le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamenta- zione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b. la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c. il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d. le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e. il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f. le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g. le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell’art. 41, comma 1, Cod. Tur.;
h. le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i. gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3, Cod. Tur.

6.2. La conclusione del contratto (che dovrà contenere le informazioni di cui alle precedenti lettere a, c, d, e, g, le quali non potranno essere modificate se non con l’accordo delle parti) si avrà solo a seguito della conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatto su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto (anche con firma digitale o con modalità assimilabili) dal viaggiatore, laddove il contratto sia stato sottoscritto alla contemporanea presenza fisica delle parti, il viaggiatore ne riceverà copia cartacea (o su altro supporto durevole, se da lui accettato). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
6.3. Ai sensi dell’art. 47, lett. g), d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I del Codice del Consumo (cioè, dall’art. 45 all’art. 67-vicies-bis), non si applicano ai contratti: “che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI (…)” del Codice del Turismo (cioè dall’art. 32 all’art. 51-novies).

7. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA VIAGGIO

7.1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:

a. orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
b. informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione del Reg. Ce 2111\05 (art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”);
c. ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d. i pasti forniti inclusi o meno;
e. visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f. i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g. la lingua in cui sono prestati i servizi;
h. se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i. il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j. le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k. il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’art. 41, comma 5, lettera a), Cod. Tur., prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l. le informazioni di carattere generale concernenti le con- dizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m. informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'art. 41, comma 1, Cod. Tur., e specificate al successivo art. 10 delle presenti condizioni generali;
n. informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o. gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3, Cod. Tur.

7.2.  Sciremundi predispone in catalogo e/o nel programma fuori catalogo – e/o in un’offerta e/o proposta di vendita di pacchetto turistico anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda viaggio. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50, Cod. Tur.; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 40, Cod. Tur.).

8. PREZZO.

8.1. Il prezzo del pacchetto turistico è solo quello determinato nel contratto tenuto conto del fatto che i prezzi dei singoli servizi turistici e dei pacchetti turistici indicati sul Sito Web sono solo orientativi (anche in considerazione della possibilità di aggiornamenti dei prezzi dei singoli servizi, sempre possibili). Una volta che il contratto è concluso il prezzo potrà essere modificato soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

8.2. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda viaggio del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
8.3. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore allo 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
8.4. Il prezzo comprende inoltre: a) quota di iscrizione o costo servizi (non rimborsabile anche in caso di recesso, annullamento del contratto, ecc.): include i costi fissi di gestione pratica, il servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7. b) quota di partecipazione espressa nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore; c) costo di eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.

9. PAGAMENTI.

9.1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

a) la quota d’iscrizione o gestione pratica/costo servizi (vedi articolo precedente);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita da Sciremundi. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta e, pertanto, prima della conferma di prenotazione (che costituisce conclusione del contratto), gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito da Sciremundi nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione.

9.2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
9.3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione a Sciremundi delle somme versate dal Viaggiatore – e ferme le azioni di garanzia ex art. 47, Cod. Tur. – costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

10. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.

10.1. Sciremundi si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
10.2.  Se prima della partenza Sciremundi abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a), oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, ovvero propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, potrà accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso; ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica, esercitando il diritto di recesso, Sciremundi potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Sciremundi informerà via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto. Il viaggiatore comunicherà la propria scelta a Sciremundi o all’Agente di Viaggi entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso sopra descritto. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata Sciremundi si intenderà accettata. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo dovessero comportare un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
10.3. Nel caso in cui il viaggiatore decida invece di recedere dal contratto e non accetta un pacchetto sostitutivo, Sciremundi rimborserà senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito e/o a fatto di terzi.
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

10.4. Per gli annullamenti diversi da quelli appena indicati, Sciremundi restituirà al viaggiatore una somma pari al valore di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente da lei incassato, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore, in pari data, sarebbe debitore qualora fosse egli ad annullare.
10.5. Si chiarisce espressamente che, qualora il pacchetto comprenda il trasporto con uno o più voli/navi charter, non potrà considerarsi modifica significativa del pacchetto (e quindi non troverà applicazione quanto qui previsto) il cambio della compagnia aerea/navale e/o del tipo di aeromobile/imbarcazione, l’effettuazione di scali non previsti o la variazione degli aeroporti/porti di partenza/rientro. In tale ultimo caso Sciremundi fornirà, a proprie spese, un’alternativa per raggiungere il nuovo aeroporto/porto di partenza/rientro.



 

11. RECESSO DEL VIAGGIATORE.

11.1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:

- Aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
- Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore.

11.2. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternativamente diritto:

a) Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo.
b) alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.

11.3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
11.4. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11.5. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.

PENALI:

11.6. In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato (ad esempio: proposte di viaggio con possibilità di cancellazione senza penali fino a pochi giorni prima della partenza, condizioni più restrittive di alcune strutture ricettive e/o compagnie marittime, offerte denominate “Prepagate non Rimborsabili” per le quali la cancellazione comporta sempre l’applicazione della penale al 100%) al Viaggiatore che receda dal contratto prima della data di partenza sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 9) delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico - oltre all’intera quota dei diritti di prenotazione (mai rimborsabili), la penale nella seguente misura in relazione ai singoli servizi componenti il pacchetto turistico o venduti singolarmente:

-fino a 30 giorni di calendario prima della partenza: 50% del prezzo del pacchetto turistico;
-oltre tale termine: 100% del prezzo del pacchetto turistico.

Per determinate destinazioni, per particolari servizi turistici e non, per i gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. In assenza di indicazione nella proposta si applicano le penali di cui sopra.

Le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti e potranno essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte di Sciremundi; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel catalogo;

Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso Sciremundi documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

Nel caso di noleggio di luxury yacht con contratto MYBA, le penali saranno quelle riportate sul contratto di noleggio fornito al viaggiatore. 

Nel caso di locazione /affitto di ville e/o noleggio auto di lusso, le penali saranno quelle riportate nel contratto specifico.

11.7. N.B. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e il giorno d’inizio viaggio.

12.RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE.

12.1. L’organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'art. 1228 del codice civile.
12.2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico: in caso contrario l’eventuale diritto al risarcimento del danno in favore del viaggiatore potrà essere diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
12.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
12.4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi sopra indicati, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
12.5. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
12.6. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
12.7. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Laddove non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

13. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA.

13.1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
13.2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
13.3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo/imbarcazione per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
13.4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà a Sciremundi oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso pari all0 0,5% del valore netto del servizio.

14. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI.

14.1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di attenersi ai seguenti obblighi.
14.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
14.3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
14.4. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
14.5. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
14.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www. viaggiaresicuri.it.
14.7. Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi del T.O. – online o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38, Cod. Tur., e poiché temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti.
14.8. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
14.9, I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
    14.10. 14.10. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
    14.11. 14.11. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

15. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.

15.1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
15.2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

16. REGIME DI RESPONSABILITÀ.

16.1 L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
16.2 L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specifica- mente previsto dall’art. 50, Cod. Tur., compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47, Cod. Tur.

17.LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE.

17.1. I risarcimenti di cui agli artt. 43, 46, Cod. Tur., ed i relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compre- si nel pacchetto.

18. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE.

18.1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al vendi- tore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

19. OBBLIGO DI ASSISTENZA.

19.1. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

20. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.

20.1. Il Prezzo di cui all’art. 8 non comprende i costi assicurativi per le spese contro l’annullamento del viaggio o il rimpatrio. É possibile, ed anzi consigliabile, per il viaggiatore stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il viaggiatore eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze come esposto nelle condizioni di polizza.

21. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

21.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, Cod. Tur., l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

22. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 47, Cod. Tur.).

22.1 I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
22.2. Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:

a) a) rimborso del prezzo versato;

b) b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

22.3. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
22.4. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
22.5. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

23. MODIFICHE OPERATIVE.

23.1. In considerazione del largo anticipo con cui vengono comunicate le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

24. SCHEDA VIAGGIO.

24.1. Organizzazione tecnica Sciremundi.

Estremi dell’autorizzazione amministrativa: n. R.Code:10697780962 - 01102020 - 1029 rilasciata dalla regione Puglia il 06-10-2020

Polizza n. 1/85173/319/188582818 UnipolSai RC Professionale mass.€ 2.000.000,00

Polizza n. 1/85173/319/188583532 UnipolSai RC Grandi Rischi mass. € 31.500.000,00

25. FORO ESCLUSIVO – LEGGE APPLICABILE

25.1. Ove non derogato da norme aventi ad oggetto l’individuazione di un foro inderogabile il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà quello di Milano. 
25.2. Il resente contratto è regolato dalla legge italiana. Le presenti condizioni generali sono tradotte in diverse lingue, in caso di contrasto tra traduzioni prevale la traduzione in lingua italiana.

26. DISPOSIZIONI FINALI

26.1. L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.

27. COMUNICAZIONI

27.1. Tutte le comunicazioni ed i documenti, relative al servizio erogato e/o al pacchetto viaggi venduto, ed eventuali comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi indicati nella proposta di acquisto.

 

 ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva n. 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY.

Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.

Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito         Sciremundiyachtcharter.com, contenente la Privacy Policy.

27.2. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:

- Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
- Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: –Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; – Faeroer; – Guernsey;– Isola di Man; – Israele; – Jersey; – Nuova Zelanda; – Svizzera; – Uruguay.
- Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
- Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.

Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato.

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se a minorile, anche se commessi all’estero”